200 euro per l’ex moglie disoccupata e senza redditi
In attesa che si pronuncino la Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha confermato i principi espressi con la sentenza n. 11504/2017 in merito al contributo al mantenimento in sede di divorzio.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva denunciato un’errata applicazione dell’art. 5 della legge sul divorzio 1.12.1970, n. 898 e aveva sostenuto che la Corte d’Appello di Salerno, riconoscendole un assegno di mantenimento di soli euro 200,00, non aveva tenuto conto della disparità delle condizioni economiche degli ex coniugi “non avendo considerato che, a seguito della separazione, essa ricorrente non è in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, essendo disoccupata e sfornita di redditi, in quanto priva di una qualificazione professionale, non disponendo di una propria abitazione, per effetto della vendita della casa coniugale”. La Suprema Corte ha ribadito che il contributo al mantenimento in sede di divorzio deve essere riconosciuto ove il richiedente non abbia adeguati mezzi economici propri e che la valutazione su tale adeguatezza deve essere fatta avendo quale riferimento l’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge e non il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.