Semplificazione dei procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza di emergenza dei siti contaminati
Il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data ed entrato in vigore il 25 giugno 2014, detta disposizioni volte a semplificare i procedimenti di bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati nonché il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.
L’art. 13 del decreto introduce dopo l’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, l’art. 242 bis il quale prevede che “l’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all’amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.
Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l’interessato presenta i relativi elaborati tecnici esecutivi alla Regione competente per territorio.
Questo il procedimento:
(i) la Regione, entro i 30 giorni successivi alla presentazione degli elaborati, convoca apposita Conferenza di Servizi ed entro i entro 90 giorni dalla convocazione, adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso;
(ii) non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato rende nota all’amministrazione titolare del procedimento la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi 12 mesi, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi;
(iii) decorso tale termine, ad eccezione dei casi di motivata sospensione, dovrà essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252 del d.lgs. n. 152/2006;
(iv) ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorità titolare del procedimento al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Il piano è approvato nei successivi 45 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L’esecuzione del piano avviene in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all’autorità titolare del procedimento entro 45 giorni. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo;
(v) ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione, l’ARPA notifica le difformità riscontrate all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del d.lgs. n. 152/2006.
Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure degli artt. 242 o 252.
L’242 bis si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Quanto ai procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, la cui istruttoria non sia stata conclusa alla data di entrata in vigore del decreto n. 91/2014, gli stessi sono definiti secondo le procedure ed i criteri di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
Avv. Maria Cristina Breida