Trust con imposta di donazioni
L’atto di trust con il quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della garanzia prestata in favore di terzi ovvero di tutela dei bisogni della propria famiglia, integra il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di «vincolo di destinazione ». Con tre distinte ordinanze (nn. 3735, 3737 e 3886) pronunciate all’udienza del 4 febbraio 2015, depositate tra il 24 e il 25 febbraio 2015, la Corte di cassazione ha preso posizione sull’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al dlgs n. 346/1990, all’attribuzione da parte del disponente di beni, sia mobili che immobili, a un trust, risolvendo positivamente tale questione.
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