Il Tribunale di Milano su blog e diffamazione online
Nell’aprile 2010 detta multinazionale aveva lanciato sul mercato italiano un nuovo televisore, che consentiva la riproduzione delle immagini e dei colori con grandissima precisione. A distanza di poco tempo dal relativo lancio era comparso sul blog un articolo che evidenziava nel titolo che detto prodotto era “una cagata pazzesca” e che “i produttori di tv raccontano solo stronzate”, articolo pubblicato con il corredo di immagini marcatamente volgari e con contenuti denigratori della tecnologia incorporata nel televisore pubblicizzato.
L’articolo aveva sollevato un enorme dibattito sul blog e pertanto lo stesso risultava visualizzato in posizione privilegiata dai più importanti motori di ricerca.
La società multinazionale aveva diffidato, senza esito, il titolare del blog richiedendo l’immediata cancellazione dell’articolo. Anzi, detta diffida era stata essa stessa altresì pubblicata sul blog e sui social network, alimentando ulteriormente il dibattito e la visibilità dei relativi contenuti.
In questo quadro, la multinazionale agiva, in sede penale ed in sede civile, nei confronti del titolare del blog, al fine di tutelare l’immagine aziendale e la credibilità dei propri prodotti.
La sentenza oggetto di commento accoglieva le domande della multinazionale, accertando il carattere diffamatorio dell’articolo e condannando il titolare del blog al pagamento in favore della multinazionale di una somma di euro 50.0000,00 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale subito. Ordinava altresì la pubblicazione della sentenza per estratto (intestazione e dispositivo) sull’home page del blog e del sito internet personale del suo titolare, a spese di quest’ultimo, con condanna a suo carico al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Giudice come “un blog è una sorta di bacheca virtuale dalla quale è possibile esprimere idee, opinioni o fornire notizie nell’ambito di uno spazio di condivisione creato dalla rete” e che, nel caso in esame, lo stesso “… ben lungi dall’assolvere ad una funzione informativa assimilabile a quella della stampa tradizionale, sembra solo il luogo virtuale nel quale, in modo più o meno volgare, i partecipanti si scambiano idee e informazioni”.
Alla luce di tale giudizio, il Tribunale di Milano escludeva che il ruolo del convenuto potesse essere assimilato a quello di un direttore responsabile con obblighi di controllo sugli scritti pubblicati dagli altri partecipanti al blog e con responsabilità a suo carico per i contenuti volgari ed insultanti degli stessi. Riteneva, invece, il convenuto responsabile in quanto autore dell’articolo diffamatorio, non avendo dimostrato la verità del giudizio prestazionale negativo formulato con riguardo al televisore pubblicizzato ed avendo, in ogni caso, violato il principio di continenza attraverso una forma espressiva (verbale e figurativa) indiscutibilmente volgare ed insultante.
Osservava il Tribunale di Milano come fossero del tutto inconferenti “… le censure relative al fatto che il requisito della continenza deve essere valutato in modo meno rigoroso quando le notizie sono contenute in un blog, atteso che l’evoluzione della tecnologia, la diffusione di nuovi luoghi virtuali per lo scambio di opinioni ed informazioni non giustifica in alcun modo gli eccessi verbali o figurativi”.
Con riguardo alle richieste risarcitorie formulate dalla multinazionale il Tribunale di Milano riteneva, infine, non provata l’esistenza di danni patrimoniali in capo alla società attrice, stante la visualizzazione dell’articolo ad opera di poco più di 3000 utenti, mentre riteneva sussistente un danno non patrimoniale, non solo per l’oggettiva portata diffamatoria dell’articolo e delle immagini pubblicate, bensì anche per la tipologia di utenti del blog (appassionati di tecnologia) e per l’eco ed il vivace dibattito che era scaturito dalla pubblicazione dell’articolo.
Quanto alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale procedeva alla liquidazione del danno nella misura sopra riportata, “tenuto conto della diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione (un blog ed un sito Internet), delle caratteristiche della società attrice (una delle società leader nel settore della tecnologia), delle inevitabili conseguenze sulla reputazione commerciale” della società attrice.