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Illegittimità del sequestro preventivo dell’intero blog

 

Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della corte di cassazione n. 11895/2014

 “E’ illegittimo il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un intero sito Internet, pur in presenza di commenti di terzi astrattamente diffamatori. La Corte ha sottolineato la funzione sociale dei mezzi di informazione e, nel caso concreto, ha ritenuto insussistente una potenzialità lesiva (periculum in mora) del sito in sè”

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 30 ottobre 2013 (dep. 12 marzo 2014, n. 11895) Pres. Dubolino; Rel. Lignola

 Sono state di recente pubblicate le motivazioni della sentenza n. 11895/2014, emessa dalla Quinta sezione penale della Corte di Cassazione. La pronuncia in questione è sicuramente destinata a lasciare il segno tra gli appassionati della materia, poiché con essa, si sanciscono una serie di principi di diritto che comporteranno una sempre maggiore difficoltà, da parte dell’Autorità giudiziaria, di oscuramento, inteso come chiusura totale, di blog e testate on-line.

La Suprema Corte è stata infatti chiamata a pronunciarsi in merito ad una ordinanza del Tribunale del Riesame di Udine, che confermava un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per Indagini Preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto il sito internet “Ilperbenista.it”.

Il gestore di tale blog era sottoposto ad indagine per il reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 comma 1 e 3 c.p., in quanto avrebbe pubblicato (rectius permesso la pubblicazione) sul proprio sito una serie di commenti, ritenuti lesivi dell’onore e del decoro dei destinatari, nei confronti di due professionisti. In realtà, le espressioni contestate non erano stati direttamente inseriti dal titolare dello spazio web, bensì erano stati riportati, a commento di un paio di articoli, da parte di due utenti del sito. Confermando il provvedimento, il Riesame aveva argomentato che il sequestro preventivo dell’intero sito ben incarnava un misura cautelare congrua nel caso in esame, in quanto “il sito suddetto costituiva lo strumento mediante il quale i messaggi diffamatori erano stati diffusi, e che quindi, anche in futuro, sarebbe potuto essere utilizzato per il medesimo fine”.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Ponendosi nel solco di una precedente recente pronuncia (Cass. Pen. sez. V, n. 7155/2011, ric. Barbacetto), la Corte ha affermato innanzitutto che, “data la natura stessa del blog quale strumento di diffusione periodica di contenuti informativi e multimediali on-line, un’azione inibitoria generale nei confronti del sito contenente il blog, attuata mediante sequestro preventivo, impedisce al blogger di esprimersi liberamente”. La misura cautelare adottata incide quindi in maniera decisiva sul diritto individuale di espressione, garantito a livello costituzionale dall’art. 21 Cost., ma anche, in ambito sovranazionale, dall’art. 10 CEDU, nonché dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Nella scelta della misura cautelare, ammoniscono gli Ermellini, dovranno perciò essere individuate le effettive necessità di imporre di un vincolo così gravoso, in quanto l’interesse costituzionalmente protetto che viene ad essere coinvolto in un caso del genere – la libertà di parola – si caratterizza per un’area di tolleranza costituzionale molto ampia.

Sulla base di queste premesse, aggiunge la Corte, la necessità che l’imposizione della misura sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni. Il che si traduce, in concreto, in una “valutazione della possibile riconducibilità dei fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola”.

Calando i suddetti principi nel caso in di specie, la Suprema Corte ha quindi affermato che, se è pur vero che il sito oggetto di sequestro è stato utilizzato per realizzare delle condotte diffamatorie, non si può desumere da ciò una concreta pericolosità del sito in sé, venendo meno le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.

Dopo aver richiamato i precedenti arresti giurisprudenziali relativi alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, con i quali era stata più volte affermata la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale, “non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua “fisicità”, ovvero una dimensione materiale e concreta”, i Giudici del Supremo Collegio sottolineano la “particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero “diario in rete”), termine con il quale si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di sequestro di un blog, l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi”.

La Corte, dunque, ha evidenziato l’importanza, rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione, di considerare che il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

La portata innovativa della sentenza in commento non si esaurisce soltanto nella valutazione più stringente per quanto riguarda i criteri di individuazione delle misure cautelari nel caso di diffamazione compiuta mediante un sito internet, ma anche perché tale pronuncia afferma l’importanza dello strumento blog, e del suo ruolo, ormai insostituibile, relativamente al diritto di informazione e di libera espressione del pensiero.

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