Proprietà e paternità delle foto del profilo Facebook secondo il tribunale di Roma
Con sentenza 12076/15 dell’11 Maggio 2015 il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito alla proprietà, all’uso e al riconoscimento di paternità delle foto dei profili personali degli utenti di Facebook.
In termini di principi generali di diritto d’autore la decisione – nelle sue conclusioni – non ha nulla di particolarmente rivoluzionario, ma presenta, nell’ambito complessivo delle sue motivazioni, diversi passaggi di grande interesse per quanto riguarda la prova delle titolarità delle immagini pubblicate sul profilo di Facebook e l’ambito di efficacia della licenza contenuta nelle condizioni generali d’uso del social network.
La questione sottoposta all’attenzione dei giudici romani riguardava alcune fotografie realizzate dal titolare di un account Facebook e da questo pubblicate sul proprio profilo e, successivamente, prelevate da terze parti che le hanno cedute a un quotidiano nazionale. Successivamente alla pubblicazione delle foto sul quotidiano, un telegiornale nazionale ha ulteriormente diffuso le immagini nell’ambito di un reportage concernente la medesima notizia pubblicata dal quotidiano. In tutti questi casi né era stata chiesta autorizzazione all’uso delle foto al titolare dell’account né era stata riconosciuta a questo la paternità delle immagini.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto in primo luogo tutelabili ai sensi della LDA le foto del profilo, pur non riconoscendo alle stesse la tutela autorale riservata alla opere indicata all’art. 2 LDA. I giudici romani, infatti, hanno considerato le foto del profilo, eseguite al solo fine di documentare una situazione reale e senza alcun particolare estro creativo, non “artistiche” e quindi oggetto del diritto connesso previsto dall’art. 87 LDA (che riconosce al titolare il diritto di controllare la circolazione delle proprie fotografie).
In secondo luogo, il Tribunale di Roma, ritenendo provata la paternità delle foto in capo al titolare dell’account, ha accolto le richieste di tutela di quest’ultimo contro i convenuti (coloro che avevano ceduto le sue foto al quotidiano e il quotidiano stesso), respingendo la difesa di questi ultimi secondo cui il caricamento su Facebook delle foto avrebbe implicato la perdita di titolarità dei diritti sulle stesse in virtù di quanto previsto dalle condizioni generali d’uso del social network. E’ questo il passaggio più importante (come anticipato sopra, infatti, non vi è nulla di innovativo nella conferma dei diritti ex art. 87 LDA in capo al titolare di una foto), perché il Tribunale di Roma vi inserisce importanti principi in merito alle prove sulla titolarità dei diritti sulle foto del profilo Facebook e sull’effettiva portata della licenza concessa a Facebook da parte degli utenti sui contenuti.
Secondo i giudici romani “pur essendo astrattamente condivisibile l’affermazione secondo la quale la mera pubblicazione di una fotografia di una fotografia nella pagina personale di un social network, in specie Facebook, non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto, tuttavia tale elemento, in mancanza di altre emergenze probatorie di segno contrario (come l’indicazione sulla fotografia di un terzo quale fotografo; la condivisione del contenuto appartenente ad altro utente o di altra pagina web; la notorietà dell’immagine appartenente ad altro fotografo, ecc.) può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale sono pubblicate (art. 2729 c.c.)”.
Inoltre, per il Tribunale di Roma, la pubblicazione di una foto sul proprio profilo Facebook non solo da luogo alla suddetta presunzione grave, precisa e concordante, ai fini della titolarità del diritto previsto dall’art. 87 LDA, ma soddisfa anche i requisiti previsti dall’art. 90 LDA (indicazione di nome del fotografo e data della fotografia) in virtù di una interpretazione evolutiva di tale norma. Infatti, nel caso di pubblicazione su Facebook “i terzi sono posti comunque nella condizione di individuare con l’ordinaria diligenza il nome del fotografo e la data della fotografia” e in grado di distinguere i “Contenuti IP” pubblicati da un utente (di cui lo stesso è titolare) “da quelli di terzi semplicemente condivisi da quello stesso utente”. In virtù di tali considerazioni secondo il Tribunale di Roma vi sarebbe una inversione dell’onere della prova “per cui la titolarità dei diritti fotografici si presume in capo a colui che ha pubblicato il contenuto e, affinché la riproduzione non venga considerata abusiva, spetta al riproduttore provare che la sua utilizzazione si è basata sul prelevamento di un file digitale non coperto da diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la fotografia sul sito Facebook”: onere non assolto dai convenuti che non hanno fornito alcuna prova di segno contrario rispetto alla presunzione di titolarità prospettata dal Tribunale.
L’ulteriore importante considerazione dei giudici riguarda anche la portata della licenza concessa dagli utenti a Facebook ai sensi delle condizioni generali d’uso del social network: tale licenza non sarebbe una autorizzazione “generalizzata di utilizzo e sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook”. In ogni caso, la “pubblicazione sul social network Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici spettanti all’utente”: motivo per cui il Tribunale di Roma ha ritenuto il titolare dell’account legittimato a tutelare in sede giudiziaria i suoi diritti esclusivi sulle foto del suo profilo ai sensi degli artt. 88 e ss. LDA.
La sentenza, nel metabolizzare le regole e il funzionamento di Facebook, indica pertanto due principi importanti: il titolare dell’account si presume titolare dei diritti sulle foto pubblicate (e non condivise) sul suo profilo e l’accettazione delle condizioni generali d’uso di Facebook non comporta alcuna limitazione dei diritti su tali fotografie e sulla possibilità di controllarne l’utilizzazione.