Sottrazione fraudolenta anche nelle vendite immobiliari fatte per atto pubblico
(Cassazione penale sez. III del 22/10/2015 Numero 42462)
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è configurabile anche nell’ipotesi di vendita dell’immobile avvenuta per atto pubblico. E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42462 dello scorso 22 ottobre, nella quale è stato anche ribadito che l’esecuzione coattiva tributaria non configura un presupposto della condotta, appartenendo al momento intenzionale e non alla struttura del fatto, bensì una mera evenienza futura che addirittura prescinde dall’avvio di attività di verifica e/o accertamento.