La fusione mediante leva non è atto in frode ai creditori
Con la sentenza n. 9440/2015 del 14 agosto scorso, il Tribunale di Milano (Pres. dott.ssa Macchi) ha deciso che la fusione tra due società, una delle quali abbia contratto debiti per ottenere il controllo dell’altra, non può essere intesa come atto in frode ai creditori ai sensi dell’art. 173 L.F.. Inoltre, tale fattispecie non viola i limiti imposti dalla disciplina inerente all’acquisto di azioni proprie, ivi incluso il divieto di assistenza finanziaria.
Di conseguenza, la fusione mediante indebitamento non può essere motivo di revoca della proposta di concordato preventivo.