Oneri aziendali di sicurezza interferenziali
Con sentenza 17 novembre 2015 n. 5246 il Consiglio di Stato, Sez. III, ha confermato che gli oneri aziendali da interferenza, non soggetti a ribasso, sono elemento essenziale dell’offerta, per cui l’assenza o l’indeterminatezza di tali oneri costituisce motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. 163/2006.
L’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza c.d. interferenziali, non soggetti a ribasso, costituisce infatti – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d. lgs. 163/2006, all’evidente scopo di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di disposizioni inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.
Pertanto, secondo la giurisprudenza, non può nemmeno ritenersi consentita l’integrazione dell’offerta mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della Stazione Appaltante (ex art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. 163/2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.