Il Legislatore ha il potere costituzionalmente insindacabile di determinare il limite di pignorabilità dello stipendio.
Con la sentenza n. 248 del 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, comma IV, c.p.c. in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Secondo il Tribunale ordinario di Viterbo, autorità rimettente, anche per il lavoratore, così come per il pensionato, dovrebbe essere individuato un minimo vitale impignorabile poiché, contrariamente, si violerebbe il diritto costituzionalmente garantito del lavoratore ad una retribuzione “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”
La Corte ha respinto la tesi del Tribunale a quo, confermando il proprio orientamento e ribadendo l’insindacabilità della previsione dell’art. 545 c.p.c.: le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego da privati al lavoratore possono essere pignorate nella misura di 1/5, senza alcuna previsione di un minimo vitale impignorabile.