La responsabilità medica per nascita indesiderata nella sentenza delle Sezioni Unite Civili 22.12.2015, n. 25767
Le S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 25767, del 22.12.2015, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in merito al risarcimento del danno da nascita indesiderata.
La Suprema Corte ha statuito che non è riconoscibile il risarcimento del danno al neonato, quando le malformazioni siano diretta conseguenza di fattori estranei alla condotta dei medici e la colpa del medico sia consistita solo nel non aver messo la donna in condizioni di abortire.
Pertanto, le S.U. hanno negato l’esistenza del cd. diritto a non nascere se non sano, con la conseguenza che è preclusa la possibilità per il nascituro di ottenere il risarcimento del danno “per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa”.