La chiusura della procedura fallimentare in presenza di cause pendenti
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 14 gennaio 2016, ha stabilito, ai sensi del novellato art. 118, comma 1, n. 3 L.F., che la pendenza di cause attive, il cui esito favorevole comporti l’acquisizione di ulteriori risorse monetarie, non preclude la chiusura del Fallimento e autorizza il curatore a non cancellare la società dal Registro delle Imprese e a mantenere aperti il conto corrente e la partita IVA intestati alla procedura.