Il nuovo art. 163 bis L.F.: le offerte concorrenti nel concordato preventivo
Il nuovo art. 163 bis L. F., introdotto dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, è uno degli strumenti inseriti dal legislatore per incrementare la concorrenza nell’ambito del concordato preventivo. La nuova disposizione, rubricata “offerte concorrenti”, intende infatti porre fine alla diffusa prassi dei c.d. “concordati chiusi”, ossia piani di concordato fondati sulla cessione dell’azienda, di un suo ramo o di un cespite particolarmente significativo ad un soggetto predeterminato, sovente già individuato nella fase antecedente la presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 161 L.F.- In particolare, tale prassi prevedeva la stipula di un contratto di cessione dell’azienda sospensivamente condizionato all’omologazione del concordato, spesso preceduto da un contratto d’affitto al fine di conservare il valore di funzionamento del complesso aziendale nell’ottica di un maggiore soddisfacimento dei creditori. In alcuni casi la cessione dell’azienda era talvolta conclusa dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, VI comma, a seguito di apposita istanza volta ad ottenere l’autorizzazione del giudice trattandosi naturalmente di un’operazione di carattere straordinario. L’accordo veniva poi recepito nel piano concordatario e sottoposto all’approvazione dei creditori i quali si trovavano, in assenza di alternative, di fatto costretti ad approvare un concordato che prevedeva la cessione di determinati cespiti a condizioni inferiori a quelle di mercato e spesso a soggetti compiacenti o comunque legati al debitore.
La nuova disposizione intende porre fine a queste prassi, ritenendole produttive di effetti distorsivi sul mercato, introducendo l’obbligo di esperire una procedura competitiva in relazione al bene oggetto del negozio di trasferimento.
Con particolare riferimento alle offerte oggetto della procedura competitiva, il primo comma della disposizione ne definisce le caratteristiche, precisando che devono intendersi ricomprese differenti tipologie negoziali, sia di carattere unilaterale che bilaterale, quali, a titolo esemplificativo, offerta semplice, offerta irrevocabile o contratto preliminare. L’offerta deve prevedere il trasferimento dell’azienda, del ramo d’azienda o di un singolo cespite a fronte di una controprestazione in denaro o comunque di carattere oneroso, come un negozio permutativo quale la datio in solutum o la cessione di crediti. La formulazione della disposizione consente di applicare l’istituto a una molteplicità di ipotesi tra loro differenti sia per tipologia sia per modalità di realizzazione, al fine di favorire il più possibile la conservazione dei valori del complesso aziendale, ove possibile anche grazie alla prosecuzione dell’attività produttiva. Il trasferimento può essere immediato o, precisa il primo comma, avere luogo anche in un momento successivo, e sarà questa di norma la prassi, a fronte delle tempistiche e delle modalità normalmente necessarie per la procedura. Il trasferimento può avvenire anche prima dell’omologazione dell’accordo, o addirittura prima della presentazione del piano, ponendosi così fine al dibattito circa la possibilità di compiere atti di carattere anticipatorio nella fase ante-omologa.
Quanto allo svolgimento della procedura, prevede il secondo comma che il decreto del tribunale stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, in maniera tale che ne sia assicurata la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità del decreto e la data dell’udienza per l’esame delle proposte.
Il terzo comma disciplina in concreto le modalità di svolgimento della gara tra i vari offerenti, prevedendo che all’udienza fissata per il loro esame le offerte siano rese pubbliche e, in presenza di più proposte migliorative, il giudice disponga una gara tra gli offerenti. Essa può avere luogo alla medesima udienza o ad un’udienza immediatamente successiva, in modo tale che eventuali offerenti non presenti possano essere avvisati dell’apertura della gara. È importante precisare che la procedura competitiva deve necessariamente concludersi prima dell’adunanza dei creditori, in modo tale che i medesimi siano messi nelle condizioni di esprimere in maniera informata il proprio consenso alla proposta in sede di votazione, e ciò indipendentemente dal fatto che il trasferimento abbia luogo prima o dopo l’omologazione del concordato. E’ appena il caso di precisare che l’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 163 bis L.F. stabilisce che, in caso di vendita o aggiudicazione a soggetto diverso da quello che ha formulato la proposta iniziale, quest’ultimo è liberato di tutte le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e che il commissario dispone a suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del 3% del prezzo in essa indicato.
Vista la sua recente introduzione, la norma ha sino ad oggi trovato limitata applicazione in giurisprudenza. Tra le poche pronunce in materia si colloca il Decreto del Tribunale di Bergamo del 23 dicembre 2015, emesso nell’ambito di una procedura di concordato preventivo con riserva seguita da R&P Legal, con il quale il giudice ha autorizzato l’affitto d’azienda, prevedendo il differimento dell’esperimento della procedura competitiva. Il Tribunale, richiamando il disposto di cui all’art. 163 bis, ultimo comma, L.F. – che consente di applicare la procedura competitiva in quanto compatibile con gli atti di straordinaria amministrazione che necessitano di un’autorizzazione del tribunale durante il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato con riserva e l’ammissione alla procedura concorsuale – ha ritenuto possibile differire l’esperimento della procedura competitiva al momento della cessione dell’azienda, e ciò al fine di permettere la continuazione dell’attività che sarebbe stata altrimenti compromessa. La ritenuta “non compatibilità” della procedura competitiva con le esigenze di salvaguardia del complesso aziendale costituisce dunque, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo, la giustificazione del rinvio della procedura medesima al momento della cessione dell’azienda. La decisione, giustificata dalle peculiarità dell’attività svolta dalla società in concordato (una fonderia), si è resa necessaria sia al fine di evitare un’interruzione della produzione, che sarebbe stata altrimenti compromessa a causa degli elevati costi per lo spegnimento e la riaccensione dei forni, sia per salvaguardare i clienti della società che necessitavano di un approvvigionamento di prodotti finiti senza soluzione di continuità, anche al fine di evitare l’applicazione delle penali previste nei contratti di fornitura.