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Personaggio di fantasia: la registrazione come marchio non sempre conferisce un’esclusiva

La registrazione di un personaggio di fantasia come marchio non preclude lo svolgimento di attività di merchandising da parte di altri soggetti che non vantano diritti di sfruttamento sul marchio.

È quanto ha stabilito, con una recente sentenza, il Tribunale di Bari nel caso Betty Boop, argomentando che quando il personaggio di fantasia è caduto in pubblico dominio, essendo scaduti i diritti d’autore, i diritti di sfruttamento del relativo marchio non possono coprire il personaggio di fantasia in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Il marchio, cioè, copre solo l’immagine registrata e solo nelle sue parti distintive, che aggiungono elementi grafici ulteriori.

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La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.