Il metodo di campionamento deve essere sottoposto alla valutazione del giudice penale
Il Tribunale di Monza ha assolto un imprenditore dal reato di cui all’art. 137, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 (superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali) perché il fatto non sussiste, in quanto il metodo di campionamento adottato è risultato non adeguatamente motivato e, comunque, non idoneo a dimostrare un effettivo superamento dei valori limite di emissione rispetto al concreto funzionamento del ciclo produttivo aziendale.
Questa decisione è innovativa in quanto espressione dell’importante principio per cui la rilevanza penale della condotta non può essere “automatica” e non potrà dipendere dalla discrezionalità tecnica dell’organo di controllo che, seppur libero di scegliere la modalità di campionamento, dovrà darne adeguata motivazione.