Giurisdizione in tema di ore di sostegno per alunni con disabilità
Con sentenza 12 aprile 2016 n. 7 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del Piano Educativo individualizzato rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizio pubblico scolastico (art.133, comma 1, lett. c, del c.p.a.).
Rientra dunque nella predetta giurisdizione la controversia volta all’annullamento del provvedimento con cui il dirigente scolastico ha assegnato un numero di ore di sostegno asseritamente inadeguato rispetto alla gravità della patologia che affligge l’alunno interessato, e l’accertamento del diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia.