Ammissibile la falcidia IVA nel concordato preventivo
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-546/2014 del 7 aprile 2016, ha stabilito che l’art. 4 del TUE e la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a un’interpretazione della normativa nazionale (la Legge Fallimentare) volta a consentire all’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza la presentazione di una domanda di concordato preventivo liquidatorio, che preveda il pagamento parziale dell’IVA, se accompagnata dalla relazione di un esperto indipendente, il quale attesti che non risulterebbe possibile il soddisfacimento in misura maggiore di tale debito in caso di fallimento.