Inopponibilità al creditore ipotecario del provvedimento di assegnazione della casa coniugale
Il provvedimento con il quale, nell’ambito dei giudizi di separazione o divorzio, viene assegnata la casa coniugale ad un coniuge, non può in nessun caso pregiudicare i terzi che abbiano acquistato diritti sull’immobile sulla base di un atto iscritto o trascritto anteriormente. Pertanto, l’iscrizione ipotecaria della banca che ha erogato il mutuo prevale rispetto all’assegnazione della casa coniugale: a nulla rileva il fatto che l’assegnazione sia stata trascritta prima del pignoramento. E’ diritto della banca creditrice agire esecutivamente per la vendita forzata dell’immobile pignorato con conseguente liberazione dell’immobile da parte del coniuge assegnatario.