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Assegnazione parziale della casa coniugale

Il giudice della separazione può disporre l’assegnazione parziale della casa coniugale al genitore presso il quale sono collocati i figli minori. Ciò è possibile nel caso in cui sia stato accertato che tra i coniugi vi è un “lieve grado di conflittualità”. In tal caso, il genitore non collocatario potrà, a sua volta, vedersi assegnata la restante parte di casa coniugale, ove continuare ad abitare. In ogni caso, secondo la Corte di Cassazione, tale soluzione è percorribile a condizione che “agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori”, a garanzia della tutela del superiore benessere del minore.

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