La società custode del cassonetto dei rifiuti incendiato non risponde dei danni
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13005 del 23 giugno 2016, ha stabilito che la società custode di un cassonetto della spazzatura non è responsabile dei danni prodotti dall’incendio appiccato dolosamente da un terzo.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non può applicarsi l’art. 2051 c.c. in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
Ciò in quanto le circostanze idonee ad escludere la responsabilità del custode possono rinvenirsi anche nella condotta di un terzo, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso.
Nel caso di specie, solo una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l’evento, in sé non usuale all’utilizzo del cassonetto.