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Relazione extraconiugale preesistente all’allontanamento dalla casa coniugale: addebito

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, se provata, fa presumere che sia stata causa della rottura coniugale.  Ne consegue che la parte che l’ha dimostrata in giudizio non deve fornire alcuna altra prova; al contrario, l’altro coniuge deve provare che la crisi matrimoniale era preesistente rispetto all’accertata infedeltà. Solo in tal caso, sarà escluso l’addebito a suo carico.

Nel caso di specie, poiché è risultato pacifico che la relazione extraconiugale fosse già in corso prima dell’allontanamento del marito dalla casa coniugale e poiché da quest’ultimo non è stata offerta nessuna ulteriore prova, si è presunto che l’infedeltà fosse stata la causa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente addebito a carico del marito.

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