Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
Con Circolare n. 121 del 5/7/2016, l’INPS ha illustrato il quadro normativo derivante dalla parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’art. 2, co. 1-bis, D.L. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/1983, n. 638. Riassumendo le novità introdotte dal D. Lgs. 15/1/2016, n. 8, la Circolare fornisce, altresì, disposizioni operative relative all’individuazione del parametro annuo di riferimento della soglia di punibilità prevista dall’art. 3, co. 6 (pari a € 10.000,00), alle violazioni in corso di accertamento o per le quali non era stata completata la gestione alla data del 6 febbraio 2016, nonchè alle trasmissioni degli atti dei procedimenti penali pendenti dall’Autorità Giudiziaria all’Autorità Amministrativa, “salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa” (art. 9). Sul punto si richiama la Nota del Ministero del Lavoro del Lavoro n. 9099 del 3/5/2016.