Nella cessione di quote prevale l’atto notarile sulla scrittura privata collaterale.
Il Tribunale di Roma ha valutato il caso, molto diffuso nella prassi, in cui le parti di un accordo di compravendita di quote di Srl hanno regolato i loro rapporti, tra cui il prezzo, con una scrittura privata e contestualmente formalizzato la cessione con un atto notarile, il quale riportava un prezzo inferiore rispetto a quello indicato nella scrittura privata. Considerata la contemporaneità delle due scritture, il Tribunale ha ritenuto che la regolamentazione definitiva dei rapporti tra le parti trovi la propria sede nell’atto notarile poiché soltanto questa poteva essere poi depositata per la necessaria iscrizione nel registro delle imprese. Per tale ragione, ha rigettato la richiesta del venditore del pagamento del maggior prezzo.