La disciplina del contratto di distribuzione internazionale non formalizzato per iscritto
Il 14 luglio 2016, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata su una controversia tra un produttore italiano ed il suo ex distributore francese, valutando che le relazioni commerciali di lungo corso che si sono instaurate in assenza di un contratto scritto possono, in via di principio, essere considerate come rientranti in una relazione contrattuale tacita, la cui violazione è atta a generare una responsabilità contrattuale. Nella fattispecie, nel contratto stipulato tacitamente veniva applicata la clausola «Ex Works», in forza della quale le merci erano consegnate presso lo stabilimento del produttore in Italia. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto di attribuire la giurisdizione al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita e, quindi, dove i beni sono consegnati dal produttore al distributore: in questo caso l’Italia.