Agevolazioni per investimenti ambientali
Con la Circolare direttoriale del 26 luglio 2016 n. 71852 il MISE ha disciplinato le modalità di presentazione della comunicazione relativa agli investimenti ambientali oggetto di agevolazioni ai sensi della legge 388/2000.
Quest’ultima istituisce un sistema di detassazione per le PMI che realizzano investimenti ambientali (art. 6 commi 13 – 19), disponendo che
- la quota di reddito delle PMI destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui reddito (comma 13)
- per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge (comma 15)
- le imprese, ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al comma 13, provvedono a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (comma 16)
- le imprese sono obbligate a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dall’adempimento di cui al punto 3), l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (comma 17).