Il direttore dei lavori non è responsabile dei vizi del progetto se non ha ricevuto un incarico ad hoc
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18285 del 19 settembre 2016, ha stabilito che il direttore dei lavori, diversamente dall’appaltatore, non è tenuto al risarcimento per i vizi di costruzione che presenta l’immobile, a meno che non abbia ricevuto dal committente l’incarico specifico di svolgere l’attività di verifica della fattibilità e dell’esattezza tecnica del progetto.
Secondo la Suprema Corte, il direttore dei lavori è tenuto a vigilare affinché l’opera sia eseguita in modo conforme al progetto, ma non può rispondere con l’appaltatore per difetti derivanti da vizi progettuali dell’opera stessa, salvo che sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche tale attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione.