Concordato annullabile anche in caso di atti di frode “atipici”
La Cassazione, con la sentenza 14 settembre 2016 n. 18090, ha stabilito che il concordato preventivo può essere annullato ai sensi dell’art. 186 L.F. qualora, al fine di alterare la situazione patrimoniale della società proponente, siano stati commessi atti di frode, non soltanto se riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 138 L.F., ma, più genericamente, purché idonei ad indurre i creditori in errore sulla fattibilità e sulla convenienza economica del concordato proposto.