Interesse alla stabilità della delibera di ricostituzione del capitale sociale
Il Tribunale di Milano ha ritenuto invalida la delibera con cui l’assemblea dei soci disponeva il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale senza tenere conto degli utili di periodo della situazione economico-patrimoniale straordinaria. La modalità di ricapitalizzazione, intaccando anzitutto il capitale nominale della società e solo successivamente l’utile, si discostava dalla modalità di riduzione del capitale “obbligatoria” (nell’ordine riserve facoltative, statutarie, legali e capitale).
Il Giudice non ha concesso tuttavia in via cautelare la sospensione della delibera in quanto questa avrebbe frustrato l’interesse della S.p.A. a proseguire l’attività a fronte di un interesse dell’azionista di minoranza di mantenervi una partecipazione priva di influenza.