Cambia il processo in Cassazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29-10-2016 è stata pubblicata la Legge 25 ottobre 2016 n. 197 (http://www.gazzettaufficiale.it) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
La Legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il processo in Cassazione, nella suddetta legge di conversione è stato inserito l’articolo 1bis che prevede «Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione», con il quale vengono apportate modifiche a diversi articoli del codice di procedura civile. Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.
Art. 375 c.p.c.: Viene inserito un nuovo comma che prevede che la Corte possa pronunciarsi con ordinanza, non solo nei casi già previsti di inammissibilità del ricorso, ma anche in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio. In sostanza, nelle cause civili davanti alle sezioni semplici viene ampliato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio al fine di limitare la necessità dell’udienza pubblica.
Art. 376 c.p.c.: Semplificazione della sezione filtro con la previsione che se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa i presupposti per dichiarare il ricorso inammissibile o manifestamente fondato o infondato, il Presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.
Art. 377 c.p.c..: Modifiche anche all’art. 377, che attribuisce ora al Primo Presidente, al Presidente della sezione semplice o al Presidente della sezione di cui all’art. 376, comma 1, quando occorre, la possibilità di ordinare con decreto l’integrazione del contraddittorio, o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’art. 332, ovvero che essa sia rinnovata.
Art. 379 c.p.c.: Il secondo e terzo comma dell’art. 379 c.p.c. sono sostituiti, e si prevede ora che, dopo l’esposizione orale delle conclusioni del Pubblico Ministero e lo svolgimento delle difese da parte degli avvocati, non siano ammesse repliche.
Art. 380-bis c.p.c.: L’articolo 380-bis è sostituito dal seguente: “Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). Il nuovo testo prevede che nei casi di cui all’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, su proposta del relatore della sezione indicata nell’art. 376, comma 1, il Presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso. Il decreto dovrà essere notificato ai difensori delle parti almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza e, gli stessi, avranno la possibilità di presentare memorie non oltre 5 giorni prima. Qualora, infine, il Presidente ritenga non ricorrere le ipotesi di cui all’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5 cit., la Corte, in camera di consiglio, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Art. 380-bis.1 c.p.c.: Dopo l’art. 380-bis viene ora inserito il nuovo art. 380-bis.1 rubricato (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice), con il seguente testo: «Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in Cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti».
Art. 380-ter c.p.c.: L’art. 380-ter c.p.c. viene interamente sostituito: la procedura è semplificata per la decisione sul regolamento di giurisdizione e di competenza, i termini sono più brevi (la comunicazione del decreto agli avvocati deve avvenire almeno 20 giorni prima dell’adunanza, e gli stessi difensori possono presentare memorie non oltre 5 giorni prima della medesima adunanza); non si prevede alcuna discussione, in quanto in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle parti.
Articolo 391c.p.c.: il primo comma è sostituito dal seguente: “Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione“;
Articolo 391-bis: Novità anche con riferimento alla procedura di correzione dell’errore materiale, il primo comma è sostituito dal seguente: “Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e’ affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e puo’ essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”. Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma”. Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.
La novella si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nonché’ a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Maurizio Corain
Caterina Papalia