La pensione di reversibilità non spetta al convivente more uxorio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22318 del 3 novembre 2016, ripercorrendo la normativa e la giurisprudenza nazionale ed europea, ha stabilito che al convivente more uxorio non spetta l’assegno di reversibilità, contrariamente a quanto riconosciuto all’ex coniuge. Il convivente di fatto, spiega la Corte, non è incluso, per legge, tra i soggetti che possono beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità e ciò sebbene la convivenza avesse assunto il carattere della stabilità e della certezza. Il trattamento pensionistico di reversibilità, infatti, trova la sua giustificazione in un preesistente rapporto giuridico che sussiste in caso vincolo coniugale e che manca, invece, nel caso di mera convivenza. Secondo la Corte “la diversità delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse”.