Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e caporalato
La Legge n. 199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603 bis c.p. Il reato, che punisce sia gli intermediari che i datori di lavoro, è stato inserito, inoltre, nell’art. 25 quinquies, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ampliando la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. L’illecito dell’ente viene punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, nonché con le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001 (es. l’interdizione dall’esercizio dell’attività).