Attività di linking ed embedding: per il Tribunale di Roma non costituiscono “comunicazione al pubblico”
Con sentenza del 29 novembre 2016, il Tribunale di Roma si è pronunciato in relazione alla liceità delle attività di inserimento di linking ed embedding. Con tale pronuncia – nata dalla c.d. “Operazione Odissea” della Guardia di Finanza, avente ad oggetto il sequestro di 152 siti accusati di violare il diritto d’autore attraverso la comunicazione in chiaro di film e partite di calcio – tale autorità, sulla scorta delle pronunce “Svensson”, “BestWater” e “GS Media” della Corte di Giustizia Europea, ha statuito che la pubblicazione sul proprio sito internet di collegamenti ipertestuali/link e/o l’embedding di opere d’autore di terzi soggetti, liberamente disponibili su un altro sito internet, non costituisce una comunicazione al pubblico di tali opere – ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE e dell’art. 16 della Legge 633/41- ed è quindi da considerarsi attività lecita qualora non sia diretta ad un pubblico nuovo o non sia effettuata con una modalità tecnica diversa da quelle adottate dal legittimo titolare per la comunicazione originale.