Infalcidiabilità dell’Iva applicabile soltanto nel concordato con transazione fiscale
La Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016, componendo un contrasto interpretativo, ha stabilito, allineandosi alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7 aprile 2016, che la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA è applicabile soltanto alla proposta di concordato accompagnata dalla transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F., non essendo infatti possibile estendere alla disciplina generale del concordato preventivo la norma speciale relativa alla transazione fiscale, che prevede uno specifico accordo con il fisco in aggiunta alla tradizionale proposta concordataria.