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Alienazione genitoriale: condanna della madre ex art. 96 c.p.c.

Secondo il Tribunale di Milano, l’alienazione genitoriale non integra una patologia clinicamente accertabile, bensì “un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore non collocatario per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale”. Questo è quanto si è verificato nel caso di specie, ove una madre promuoveva ricorso contro il padre, evidenziando serie problematiche concernenti il particolare disinteresse del padre verso la figlia, con conseguenti reazioni negative della bambina. Dalla CTU emergeva, al contrario, che detta relazione era inficiata dal comportamento denigratorio tenuto dalla madre nei confronti del padre, causa di una pericolosa situazione di vulnerabilità nella bambina. Sulla base delle risultanze della CTU, il Tribunale ha ritenuto la madre responsabile delle condotte alienanti, sanzionandola per aver abusato del proprio diritto di azione e difesa, ritenendo tale condotta processualmente viziata da colpa grave e meritevole di condanna ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c.

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