Spetta al venditore (e non al Notaio) l’obbligo di risarcire l’acquirente se l’immobile risulta non abitabile
La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14618 del 13 giugno 2017, ha stabilito che deve escludersi la responsabilità del Notaio rogante della compravendita laddove l’immobile si riveli privo dell’abitabilità. Secondo la Suprema Corte, il dovere di consiglio, relativamente alle scelte tecnico giuridiche proprie della professione notarile, è certamente rilevante, ma non a tal punto da poter ipotizzare che il Notaio si possa sostituire ad un tecnico, con competenze ingegneristiche, per valutare autonomamente se l’immobile sia o meno abitabile. Va escluso, pertanto, che il Notaio abbia l’obbligo di accertare la veridicità di una qualità del bene non incidente sulla relativa commerciabilità. A rispondere del danno sarà unicamente il venditore.