Il committente che sospende il pagamento per inadempimento dell’appaltatore non è tenuto al pagamento degli interessi...
La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21315 del 14 settembre 2017, ha stabilito che il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altro contraente (nel caso di specie, l’appaltatore) non può essere considerato in mora e non è tenuto, pertanto, al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui detta eccezione è proporzionata all’adempimento della controparte.
Nei contratti sinallagmatici, come quello di appalto, la valutazione della proporzionalità è rimessa all’apprezzamento del Giudice di merito e va effettuata in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto e alla buona fede.