Cassazione Civile: la cessione del disegno utilizzato come prototipo comprende il diritto di riproduzione e commercializ...
Con sentenza n. 20188 del 18/08/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 2 dell’art. 109 della legge sul diritto d’autore secondo cui, in deroga alla disciplina generale, “la cessione di uno stampo […] o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa” è suscettibile di interpretazione estensiva. Pertanto qualora un disegno non venga in considerazione come oggetto ex se di immediata fruizione, ma come prototipo di un prodotto, con la cessione dello stesso l’autore rinuncia anche al diritto di riproduzione, commercializzazione e riproduzione di quanto creato sulla base di tale disegno.
La controversia era sorta poiché l’erede di un designer riteneva che la cessione dei disegni di alcuni vetri non implicasse il diritto della società cessionaria di sfruttarli per realizzare i prodotti finiti.
Al contrario, la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile la deroga di cui all’art. 109, co. 2, LDA, con la conseguenza che l’artista che non voglia cedere il diritto di riproduzione e commercializzazione dei prodotti derivanti dal proprio disegno, dovrà specificarlo a livello contrattuale.