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CEDU: l’uso di simboli religiosi nelle campagne pubblicitarie può essere lecito

Con sentenza resa il 30/01/2018 (caso 69317/14), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso di una società di abbigliamento lituana che – realizzata una campagna pubblicitaria utilizzando immagini riferibili a Gesù e Maria, con i claim Gesù, che pantaloni!” o “Maria, che vestito!” – aveva ricevuto una sanzione dall’istituto di autoregolamentazione pubblicitaria nazionale, poi confermata dalle competenti corti giurisdizionali. La CEDU ha statuito che la campagna non è “gratuitamente offensiva né profana” e che per poter limitare legittimamente la libertà di espressione nei Paesi democratici le Corti nazionali devono motivare in maniera approfondita in che modo il riferimento a simboli religiosi sarebbe offensivo, non essendo sufficiente il mero uso per finalità non religiose: “freedom of expression also extends to ideas which offend, shock or disturb […]. In a pluralist democratic society those who choose to exercise the freedom to manifest their religion cannot reasonably expect to be exempt from all criticism. They must tolerate and accept the denial by others of their religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their faith”. Non si tratta, dunque, di un’apertura generalizzata all’uso spregiudicato dei simboli religiosi, ma della conferma che il bilanciamento tra la protezione della pubblica moralità e della libertà di espressione impone un onere motivazionale rafforzato.

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