Consumatore risarcito se sull’etichetta del prodotto non sono riportati gli elementi potenzialmente dannosi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3692 del 15.2.2018, ha stabilito che il consumatore deve essere risarcito dall’azienda per i difetti del prodotto acquistato, ma anche perché sull’etichetta non sono riportati gli elementi potenzialmente pericolosi.
Nel caso di specie, il consumatore aveva utilizzato un fazzoletto di carta, di produzione della società convenuta, che aveva determinato, a dire del consumatore, a causa della presenza di nichel, una reazione cutanea imputabile ad allergia da metallo con una conseguente dermatite. La presenza del nichel non era segnalata sull’etichetta del prodotto. Ciò è da ritenersi una mancanza delle informazioni minime richieste dagli art. 6 e 117, lettera A, del Codice del Consumo.