Il nuovo amministratore risponde dell’omesso versamento dell’IVA maturata nella precedente gestione
Risponde del reato di omesso versamento IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione IVA e prima della scadenza del versamento dell’imposta, omette di versare all’Erario l’imposta maturata nel corso della precedente gestione.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione (sent. n. 55482/17), che ha espressamente precisato che l’accettazione della carica di amministratore comporta l’esigenza di una verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni fiscali tale per cui, qualora tale onere di verifica minima non venga adempiuto, il nuovo amministratore si espone volontariamente a tutte le conseguenze, comprese quelle penali, che possono derivare da pregresse inadempienze.