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Codice Appalti e Sanità: le indicazioni dell’ANAC sul tema della infungibilità degli acquisti

di avv. Lorenzo Lamberti e avv. Pasquale Morra

L’ANAC ha fornito importanti indicazioni alle Stazioni Appaltanti e agli Operatori Economici sul tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario, specie in riferimento ai dispositivi somministrati ai pazienti con determinate patologie (es. farmaci oncologici e dispositivi salvavita).

Con il comunicato del 28 marzo 2018 il Presidente dell’Autorità ha sottolineato la notevole attenzione dedicata al settore degli acquisti sanitari per la sua rilevanza in termini economici nonché per la esposizione a criticità in funzione della prevenzione dei fenomeni corruttivi (v. Linee guida n.8, rilasciate dall’Autorità con delibera n. 950 del 13.9.2017; Piano Nazionale Anticorruzione 2016, sezione VII Sanità; aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, paragrafo 2.1.1). L’ANAC ha evidenziato che l’infungibilità, che legittima l’adozione della procedura negoziata senza bando ex articolo 63 del Codice dei contratti pubblici in deroga al principio generale dell’evidenza pubblica, si configura laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale o di altra natura, non siano rinvenibili, sul mercato attuale, prodotti in grado di realizzare la funzione specifica attesa.

Tale valutazione rientra nella responsabilità della Stazione Appaltante, la quale, in sede di pianificazione, è tenuta ad effettuare una attenta e congrua verifica del fabbisogno e delle coerenti modalità di acquisizione. Allo scopo, occorre verificare, in primo luogo, se i dispositivi o i prodotti medicali, con potenzialità o caratteristiche equivalenti ai fini del trattamento, possano o meno essere acquistati da più aziende farmaceutiche, attraverso quindi una procedura comparativa che renda possibile, e al contempo necessario, l’esperimento di gare pubbliche. L’Autorità ha, infine, sottolineato l’importanza di assicurare la massima trasparenza negli atti di programmazione, e di motivare adeguatamente, nella determina o delibera a contrarre, le ragioni sottese alla scelta di non competizione (es. ricerche scientifiche, acquisti di altre amministrazioni, note ministeriali, ecc.), non escludendo il ricorso alla preventiva consultazione del mercato ex articolo 66 del Codice dei contratti pubblici.  

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