Domanda di concordato non ammessa e successivo fallimento: i criteri per la consecuzione tra procedure concorsuali
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9290 del 16.4.2018, ha affermato che la sola proposizione della domanda di concordato preventivo, anche se non ammesso, costituisce elemento sufficiente per consentire che, in caso di successivo fallimento, sia ipotizzabile la consecuzione tra procedure, con la specificazione che occorre sempre tenere in considerazione la continuità dello stato di crisi patrimoniale e l’effettiva consistenza della finestra temporale tra le due procedure, cosicché se questa risulta eccessivamente ampia, non potrà riscontrarsi la predetta consecuzione sostanziale.