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Restituzione del prestito all’ex convivente se estraneo alle esigenze famigliari

Anche per i conviventi more uxorio, la legge stabilisce un obbligo di reciproca assistenza morale e materiale. Secondo l’art. 1, comma 36, della Legge 20.5.2016, n. 76 sulla ‘Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’ “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

In forza di tale previsione, i conviventi sono tenuti a contribuire economicamente alle esigenze della famiglia e non possono domandarsi reciprocamente la restituzione di somme di denaro utilizzate per far fronte a tali necessità.

Diverso è il caso in cui le attribuzioni patrimoniali siano effettuate per ragioni diverse dalle necessità famigliari. Questo è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11766, pubblicata il 15.5.2018. Nel caso di specie, i due conviventi avevano intrattenuto una relazione per 6 anni durante la quale il convivente aveva versato alla partner euro 37.500,00 per permetterle di aprire un negozio di abbigliamento. Detto importo, secondo la Corte, deve essere restituito perché estraneo all’adempimento di obblighi di assistenza morale e materiale scaturenti dalla convivenza e relativo, invece, ad esigenze della convivente di natura personale e lavorativa.

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