L’intestatario dell’auto paga la multa anche se la vendita non è trascritta al PRA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20436 del 2 agosto 2018, ha stabilito che l’intestatario del veicolo, risultante dal certificato di proprietà, è tenuto a pagare la multa, anche se la vendita non risulta poi trascritta al P.R.A.
L’annotazione, infatti, costituisce una forma di pubblicità finalizzata unicamente a dirimere conflitti tra più acquirenti della stessa vettura e ha valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo.
Secondo la Suprema Corte, pertanto, la mancanza della trascrizione della vendita presso il pubblico registro automobilistico non dimostra affatto che l’alienante abbia conservato la disponibilità del veicolo, né vale a porre nel nulla la presunzione che il veicolo fosse effettivamente di proprietà dell’acquirente, fondata sulle risultanze del relativo certificato di proprietà, che contiene la prova del trasferimento di proprietà del bene medesimo, ancorché non trascritto al P.R.A.