Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001: la richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione se emessa entro cinque...
La Corte di Cassazione con sentenza n. 41012/2018, aderendo all’orientamento minoritario, ha affermato che per interrompere la prescrizione dell’illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 non è necessario che la richiesta di rinvio a giudizio sia notificata all’ente nei termini previsti dall’art. 22, ma è sufficiente che la richiesta medesima sia emessa nel termine di cinque anni dalla commissione del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.
Invero, secondo la Suprema Corte l’art. 59 del D. Lgs. 231/2001 – richiamato all’art. 22 del medesimo Decreto – rinvia all’art. 405, comma 1 c.p.p. che individua come atto di contestazione dell’illecito, ove prevista, la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti.
Pertanto, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente rappresenta un atto di contestazione dell’illecito di natura non recettizia e, in quanto tale, idoneo a interrompere la prescrizione dell’illecito amministrativo qualora sia emesso (anche se non notificato) nei confronti dell’ente entro cinque anni dalla commissione del reato presupposto.