Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quando una delibera è nulla per “mancanza assoluta di informazione”?

Con una recente sentenza, il Tribunale di Milano ha confermato l’orientamento ormai costante dei giudici milanesi, secondo il quale il vizio di “mancanza assoluta di informazione”, previsto dal secondo comma dell’art. 2479ter cc per le decisioni dei soci di S.r.l., consiste nella “completa carenza di convocazione dell’assemblea”, applicando alle S.r.l. lo stesso principio previsto per le delibere assembleari delle S.p.A. nel primo comma dell’art.2379 cc in riferimento al caso di “mancata convocazione dell’assemblea”.

In altre parole, il Tribunale ritiene sufficiente che il socio abbia ricevuto la convocazione per l’assemblea, nei termini previsti dallo statuto, perché lo stesso socio si possa ritenere informato in merito agli argomenti all’ordine del giorno, senza poter invocare l’ipotesi di nullità prevista dal codice.

La motivazione di questo orientamento, non particolarmente favorevole per i soci di minoranza, risiede nel fatto che l’art. 2479ter cc  si riferisce non solo a deliberazioni assembleari ma anche a decisioni dei soci adottate per iscritto, per le quali ultime non potrebbe rilevare la “mancata convocazione” ma, appunto, solo la più generica “mancanza di informazione”, con la conseguenza che “in sostanza, nell’ipotesi di deliberazione assembleare di srl la “assoluta mancanza di informazione” va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, inerente alla completa mancanza di convocazione.”

Link alla fonte

Leave a comment

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.