Startup innovative: il requisito della privativa industriale non è riutilizzabile
Con nota n. 0348960 del 2 ottobre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto ad un quesito della Camera di Commercio di Chieti che aveva chiesto di chiarire se una società di sviluppo software, licenziataria di un brevetto di titolarità di una startup innovativa, potesse sfruttare tale privativa al fine di accedere a sua volta alla qualifica di startup innovativa.
Il MiSE ha quindi fornito riscontro negativo poiché “il requisito della privativa industriale in quanto abilitante, può essere speso unicamente una volta. Non può cioè ammettersi che lo stesso requisito oggettivo (relativo cioè ad una medesima privativa) sia utilizzato da un titolare, da un licenziatario e da n sublicenziatari, ciascuna volta per abilitare una startup. Se cioè sotto il profilo sostanziale del Codice della proprietà industriale nulla osta alla riutilizzazione in licenza della privativa, sotto il profilo abilitativo delle startup, questo requisito può essere speso unicamente una volta o dal titolare o dal licenziatario”.
Il quadro normativo consente quindi di ritenere che la società licenziataria di una privativa industriale possa essere qualificata come startup innovativa (come da nota del MiSE n. 218430 del 29 ottobre 2015) purché la società titolare del brevetto non sia a sua volta registrata nell’apposita sezione speciale.