Il termine di un anno per l’azione di garanzia contro l’appaltatore scatta dal momento in cui il venditore conosce i...
La seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 594 del 14 gennaio 2019, ha stabilito che il termine di un anno per la denunzia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e che, pertanto, tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravità dei vizi medesimi.
Il principio non sancisce alcun automatismo ed è sempre rimesso al Giudice di merito di verificare, nella situazione concreta, a quale momento risalga la reale conoscenza dei vizi.