La particolare tenuità del fatto è applicabile anche ai reati tributari
L’art. 131-bis del c.p. prevede un’ipotesi di non punibilità per reati caratterizzati dalla presenza del requisito della particolare tenuità del fatto e della non abitualità della condotta.
In passato si era discusso circa la possibile applicabilità di tale istituto ad alcuni reati tributari e, in particolare, a quelli per i quali il legislatore aveva già previsto una predefinita soglia di “tolleranza” al di sotto della quale la condotta è già stata ritenuta penalmente non offensiva e quindi irrilevante (ad esempio il reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter, D. L.vo 74/00 che “scatta” solo in presenza di un mancato versamento pari ad almeno 250.000€).
Ebbene, la Terza Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 15020 del 5/4/2019 ha escluso preclusioni tout court al predetto istituto stabilendo il principio per cui, in caso di omesso versamento IVA, il superamento della soglia in termini significativi non consentirà, verosimilmente, una corretta applicazione dell’art. 131-bis c.p.; diversamente, per importi non versati di poco superiori alla descritta soglia, sarà possibile invocare la particolare tenuità ex art. 131-bis, c.p., valutando comunque la condotta nella sua interezza (come, ad esempio, la consistenza dell’importo complessivamente non versato) e la non abitualità della stessa (come il numero delle mensilità nella quali la condotta omissiva si è verificata).