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Il Tribunale di Roma afferma la legittimità dell’invio di sms volti ad aggiornare le preferenze dei clienti in materi...

Con la sentenza n. 10789 del 1 agosto scorso il Tribunale di Roma, annullando il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha accertato la legittimità della scelta di un operatore telefonico che inviava messaggi sms, in assenza di consenso, diretti ad aggiornare le preferenze dei propri clienti, sia nuovi che storici, in materia di trattamento dei dati personali.

Con provvedimento n. 437 del 27 ottobre 2016 il Garante aveva rilevato la violazione dei dati personali da parte del suddetto operatore telefonico in quanto aveva estratto dal proprio CRM i numeri di telefono dei suoi clienti al fine dell’inserimento degli stessi in campagne realizzate con il successivo invio degli sms: il tutto in assenza del necessario previo consenso degli interessati al trattamento per le finalità promozionali di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice Privacy.

 

L’operatore telefonico ha impugnato il predetto provvedimento, affermando come le norme del Codice Privacy non impongano un divieto assoluto all’utilizzo di sistemi automatizzati per l’aggiornamento delle preferenze degli utenti in materia di dati personali, come invece sembra ipotizzare il Garante con il suo provvedimento.

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, sebbene richiamando normativa ante GDPR che però trova ancora oggi applicazione, sottolineando che:

  • l’art. 130 del Codice Privacy vieta le attività pubblicitarie o promozionali in assenza del consenso del destinatario, ma non anche l’invio di messaggi diretti proprio ad acquisire il consenso stesso, da manifestarsi in modo successivo e consapevole da parte del cliente e finalizzato al futuro inoltro da parte dell’azienda di offerte commerciali.
  • Secondo l’art. 13 della Direttiva 2002/58/CE è sì vietato l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata “a fini di commercializzazione diretta” in assenza del previo consenso, ma non anche l’utilizzo di detti sistemi per acquisire il consenso al futuro e distinto invio di messaggio con finalità commerciali, che è lo scopo dei messaggi inviati dall’operatore telefonico e oggetto delle censure del Garante.

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